L’obiezione dell’assicurazione riguardava i costi della manodopera applicati dalla carrozzeria scelta per riparare un veicolo danneggiato a seguito di un incidente stradale.
“Eccessivi e superiori rispetto a quelli usualmente praticati dalle altre carrozzerie della zona”, sostengono quelli dell’assicurazione. In ogni Camera di Commercio provinciale però, sono depositate le documentazioni che attestano i parametri entro i quali devono collocarsi le richieste di rimborso praticabili dalle diverse organizzazioni artigiane e il Giudice di pace di Novara, dopo averle consultate, ha ritenuto che la contestazione relativa ai presunti “costi superiori praticati dalla carrozzeria in questione rispetto alle carrozzerie concorrenti”, mossa da Generali, fosse “un’eccezione astratta” e che, di conseguenza, la richiesta di rimborso relativa ai costi di manodopera della carrozzeria non fosse “eccessiva”, bensì “congrua”.
E Generali Assicurazioni deve pagare.
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